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D.P.R. 16/12/1992 n. 495c) 15 km/h, nel caso in cui il veicolo non sia munito di pneumatici. 3 . Le richieste del foglio di via e delle targhe provvisorie sono avanzate all'ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c. Nella cui circoscrizione si svolge il raduno o la manifestazione, oppure ove questi abbiano inizio, nel caso di coinvolgimento di province diverse. Tali richieste sono redatte a norme dell'ente organizzatore della manifestazione e indicano, ciascuna, il nome del proprietario del veicolo, la fabbrica, il tipo ed il numero di telaio o di motore del veicolo stesso, il percorso e la durata della manifestazione o del raduno. 4 . Il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione è subordinato alla condizione che il raduno o la manifestazione interessi non meno di 15 partecipanti, al nulla osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade interessate nonché alla prescrizione della scorta degli organi di polizia. Art. 215. (art. 60 cod. Str.) (motoveicoli ed autoveicoli d'interesse storico o collezionistico) 1 . Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri asi, storico lancia, italiano fiat, italiano alfa romeo e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche. 2 . La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi quinto e sesto. 3 . I veicoli d'interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite al comma quinto. 4 . Possono altresì essere riconosciute ammissibili dal ministero dei trasporti -direzione generale della m.c.t.c. Modifiche o sostituzioni determinate dalla impossibilità di reperire i componenti originari o non realizzabili ad un costo ragionevole, oppure derivanti dall'esigenza di ripristino del veicolo nelle condizioni originarie risultanti all'atto della sua prima immatricolazione. In ogni caso tali diversità o modifiche devono essere riportate sulla carta di circolazione, unitamente all'anno di fabbricazione del veicolo. 5 . La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli alla lettera f, punto b) dell'appendice v al presente titolo sui sistemi di frenatura, sui dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, segnalazione visiva e d'illuminazione nonché sui pneumatici e sistemi equivalenti e sulla visibilità. 6 . Per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti da quelle prescritte in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli dal presente regolamento, a condizione che detti dispositivi ed organi siano stati rico- nosciuti ammissibili dal ministero dei trasporti alla data di fabbricazione dei veicoli interessati e purchè siano di efficienza equivalente a quella dei sistemi, dispositivi e componenti prescritti in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori sagoma dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi. 7 . La cancellazione del motoveicolo o dell'autoveicolo da uno dei registri di iscrizione di cui al comma primo comporta la cessazione della circolazione dello stesso ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'articolo 103 del codice. 8 . Le tariffe riguardanti l'iscrizione e la cancellazione dei registri di cui al comma primo, nonché le certificazioni rilasciate dagli stessi, sono stabilite periodicamente dal ministro dei trasporti di concerto con il ministro delle finanze. Art. 216. (art. 61 cod. Str.) (lunghezza massima degli autoarticolati, degli autotreni e dei filotreni) 1 . La lunghezza massima di 16,50 m è consentita per gli autoarticolati in cui l'avanzamento dell'asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m. Qualora non si verifichi anche una sola delle dette condizioni, la lunghezza degli autoarticolati non può superare 15,50 m, fermo restando quanto stabilito in proposito dalla direttiva 85/3/cee e successive modificazioni. 2 . La lunghezza massima di 18,35 m è consentita per gli autotreni ed i filotreni che presentano una distanza massima di 15,65 m, misurata parallelamente all'asse longitudinale dello autotreno, tra l'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremità posteriore del rimorchio del veicolo a motore e la parte anteriore del rimorchio nonché una distanza massima di 16,00 m, sempre misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra l'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e la estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato. Qualora non si verifichi anche una sola delle dette condizioni, la lunghezza degli autotreni e dei filotreni non può superare 18,00 m, fermo restando quanto stabilito in proposito dalla direttiva 85/3/cee e successive modificazioni. 3 . Il ministro dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il ministro dei lavori pubblici può determinare per gli autoarticolati, per gli autotreni e per i filotreni valori dimensionali diversi da quelli indicati ai commi primo e secondo. Art. 217. (art. 61 cod. Str.) (inscrivibilità in curva dei veicoli - fascia d'ingombro) 1 . Ogni veicolo a motore, o complesso di veicoli, deve potersi inscrivere in una corona circolare (fascia d'ingombro) di raggio esterno 12,50 m e raggio interno 5,30 m. Per i complessi di veicoli deve, inoltre, essere verificata la condizione di inscrizione del complesso entro la curva di minor raggio descritta dal veicolo trattore, nonché la possibilità di transito su curve altimetriche della superficie stradale. 2 . Le condizioni di inscrizioni e le possibilità di transito sono definite da tabelle di unificazione emanate dal ministero dei trasporti - direzione generale della m.c.t.c. 3 . Al fine di stabilire condizioni generalizzate di compatibilità tra veicoli trattori e veicoli rimorchiati, il ministero dei trasporti - direzione generale della m.c.t.c. Definisce le caratteristiche di normalizzazione di tali veicoli, sostitutive delle verifiche indicate al comma primo. Art. 218. (art. 62 cod. Str.) (massa limite sugli assi) 1 . Fermo restando quanto descritto dall'articolo 62 del codice, la massa massima gravante su ciascun asse di un veicolo non può eccedere il valore limite riconosciuto ammissibile dalla casa costruttrice del veicolo stesso. Nel caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dall'articolo 62, comma settimo, del codice. Art. 219. (art. 63 cod. Str.) (valore massimo della massa rimorchiabile e sua determinazione. Procedure per lo agganciamento dei rimorchi). 1 . Il valore massimo ammissibile della massa rimorchiabile, nonché le modalità e le procedure per l'agganciamento dei rimorchi sono stabiliti nell'appendice iii al presente titolo. 2 . Il ministro dei trasporti, con proprio provvedimento, può emanare disposizioni per l'indicazione, sulla carta di circolazione dei rimorchi o dei semirimorchi, dei tipi o delle classi di appartenenza delle motrici idonee al traino degli stessi, in relazione alle caratteristiche necessarie a garantire le condizioni di sicurezza di circolazione del complesso e della capacità di trazione della motrice. 3 . Gli abbinamenti di veicoli che, singolarmente o nel complesso, superino i limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 del codice sono consentiti, a seguito di visita e prova da effettuarsi presso un ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c., nel rispetto delle condizioni previste al comma sesto, dell'appendice iv al presente titolo con esclusione dei punti e) ed f) dello stesso comma, nonché delle altre prescrizioni dettate in proposito dal ministero dei trasporti - direzione generale della m.c.t.c. L'autorizzazione alla circolazione del complesso deve essere annotata sulla carta di circolazione del rimorchio o del semirimorchio con le modalità dettate dalle prescrizioni predette. Capo ii dei veicoli a trazione animale, slitte velocipedi. Art. 220. (artt. 64 e 69 cod. Str.) (dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte) 1 . Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale e delle slitte) 1 . Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale, a due ruote con cerchioni in ferro, realizzato con ceppi, tappi o tamponi, agenti sui cerchioni, deve essere azionato a mezzo di una manovella a vite meccanica o a vite senza fine. La manovella di azionamento del freno deve essere situata, di regola, sulla parte esterna di una delle stanghe. I ceppi, tappi o tamponi si appoggiano sulla superficie esterna del cerchione in ferro e con la pressione esercitata agiscono da freno del veicolo. 2 . Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale a quattro ruote con cerchioni in ferro è uguale a quello dei veicoli a due ruote e deve essere impiantato in modo da agire almeno sulle due ruote posteriori del veicolo. 3 . Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale a due ruote gommate comprende due tamburi situati sulla faccia interna delle due ruote e solidali con le stesse. Ai detti tamburi metallici viene applicato il meccanismo di frenatura che può consistere in due ceppi con guarnizioni agenti ad espansione nell'interno del tamburo ovvero in un nastro metallico munito internamente di guarnizioni che agisce sulla parete esterna del tamburo. I ceppi, situati all'interno del tamburo, allargandosi, strisciano sulla superficie interna del tamburo e agiscono da freno sulla ruota. Analogamente si comporta il nastro metallico che, stringendosi, striscia sulla superficie esterna del tamburo e frena la ruota. 4 . Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale a quattro ruote gommateè lo stesso di quello dei veicoli a due ruote gommate. È necessario che almeno le due ruote posteriori siano munite di detto dispositivo di frenatura. I carri agricoli possono essere muniti di freno azionati mediante leva collocata sotto il pianale, a sua volta manovrata con apposita leva di comando, purchè sia assicurata l'efficacia della frenatura. 5 . Le slitte devono avere un dispositivo di frenatura consistente in uno o più arpioni applicati sui longheroni delle slitte stesse e manovrati con leve o volantini, oppure a mezzo rullo ancorato alla estremità posteriore dei due longheroni, munito di arpioni e manovrato per mezzo di leve o volantino, oppure a mezzo di catene avvolte nella parte anteriore dei longheroni. L'uso di questi dispositivi di frenatura è consentito soltanto su strade ricoperte da uno strato di neve o di ghiaccio, sufficiente a preservare il manto stradale. Art. 221. (artt. 65 e 69 cod. Str.) (dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte) 1 . La segnalazione anteriore a luce bianca dei veicoli a trazione animale e delle slitte deve essere realizzata mediante due fanali la cui luce sia visibile in avanti almeno da 100 m di distanza. 2 . La segnalazione posteriore a luce rossa degli stessi veicoli deve essere realizzata mediante due fanali la cui luce deve essere visibile all'indietro almeno da 100 m di distanza. 3 . I fanali anteriori non devono proiettare luce bianca all'indietro e quelli posteriori luce rossa in avanti. La luce di detti fanali può essere ottenuta sia con apparecchi a pile od accumulatori, sia con sorgenti a petrolio, gas di petrolio liquefatto, od altro combustibile idoneo a scopi di illuminazione. 4 . I catadiottri di cui devono essere muniti i veicoli a trazione animale e le slitte devono rispondere alle stesse prescrizioni valide per i catadiottri degli autoveicoli. Detti dispositivi possono rimanere sospesi in guisa da oscillare purchè sia sempre assicurata la visibilità geometrica stabilita per ciascuno di essi.
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